[A] Sul divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua, contenuto nell’art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. [B] Sull’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia consequenziale ad una falsa o comunque erronea rappresentazione dello stato di fatto
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